Denuncia di un ministro della Sikh Dharma International

  1. Quando riceve un reclamo contro un Ministro, indipendentemente dal fatto che l’oggetto del reclamo sia anche un insegnante di Kundalini Yoga, l’EPS lo comunicherà prontamente per iscritto alla SDI, attraverso il suo Segretario Generale, il Cancelliere e il Segretario di Religione. Se la SDI riceve il reclamo iniziale, il Segretario Generale, il Cancelliere o il Segretario di Religione della SDI lo comunicherà prontamente per iscritto all’EPS.
  2. Nel caso in cui l’oggetto del reclamo sia un Ministro e non un insegnante di Kundalini Yoga, il Segretario Generale, il Cancelliere, il Segretario di Religione e il Direttore dell’EPS avranno un incontro iniziale per determinare se l’EPS avvierà la sua procedura formale o meno. Procedura di reclamoo se il reclamo può essere risolto esclusivamente da SDI.
  3. Nel caso in cui l’oggetto del reclamo sia sia un Ministro che un Insegnante di Kundalini Yoga, l’EPS seguirà il suo regolare processo per determinare se avviare o meno la procedura formale di reclamo, fatto salvo il paragrafo seguente.
  4. Nel caso in cui l’EPS avvii una procedura formale di reclamo che coinvolga un Ministro della SDI, il Comitato di pianificazione dell’inchiesta della Commissione Etica Globale (GEC) dell’EPS includerà tra i suoi membri il rappresentante della SDI presso la GEC che è stato autorizzato a comunicare con il Segretario Generale, il Cancelliere e il Segretario di Religione in merito al caso e a parlare a nome della SDI in relazione al caso.
  5. Nel caso in cui l’oggetto del reclamo sia un Ministro e anche un membro della GEC, e l’EPS avvii una procedura formale di reclamo, un comitato completamente separato dalla GEC svolgerà le funzioni della GEC nella procedura di reclamo. La commissione comprende il Direttore Esecutivo dell’EPS, il Grievance Enquiry Lead dell’EPS e un rappresentante della SDI (che non è un membro del GEC), oltre a qualsiasi altra persona con le competenze necessarie, a seconda dei casi.
  6. Il Segretario Generale, il Cancelliere e il Segretario di Religione firmeranno gli accordi di riservatezza richiesti dall’EPS.
  7. Il rappresentante della SDI presso la GEC parteciperà alla/e votazione/i della GEC in merito alla sua decisione sull’esito finale del reclamo.
  8. Al termine dell’indagine e dopo aver ricevuto la decisione della GEC, l’EPS fornirà al Segretario Generale, al Cancelliere e al Segretario di Religione una sintesi che illustra le accuse, la loro fondatezza e la decisione della GEC.
  9. SDI esaminerà la sintesi dell’EPS e deciderà quali azioni intraprendere. Se la decisione di SDI non segue la decisione del GEC, SDI fornirà a EPS una motivazione scritta della sua decisione.
  10. Se EPS non è d’accordo con la decisione di SDI, i rappresentanti di SDI ed EPS si incontreranno per cercare una soluzione concordata. Se non si raggiunge un accordo, la decisione della SDI sarà definitiva, tranne nei casi in cui si applica il paragrafo 11.
  11. Se EPS e SDI non riescono ad accordarsi su una decisione e l’EPS stabilisce che (a) la decisione di SDI non affronta in modo adeguato una condotta grave e continuativa che presenta un rischio continuo di danno ad altri, oppure (b) la decisione di SDI è chiaramente incoerente con il trattamento riservato ai rispondenti in posizione analoga, la decisione sarà presa da una commissione d’appello, come descritto di seguito.
  12. La commissione d’appello sarà composta da due persone designate dalla SDI e da tre persone designate dall’EPS che non sono state precedentemente coinvolte nell’indagine.
  13. Una volta raggiunta una decisione definitiva, il Segretario di Religione e il Cancelliere comunicheranno la decisione per iscritto all’intervistato se l’unico status in questione nel reclamo è quello di Ministro e non è previsto alcun monitoraggio o altro follow-up da parte dell’EPS. Se sono coinvolti altri stati o se l’EPS sarà coinvolto nel monitoraggio o in altri follow-up con il Ministro, l’EPS coordinerà una comunicazione congiunta per iscritto che includa tutti gli enti appropriati come firmatari.
  14. L’intervistato può impugnare la decisione presentando un ricorso all’EPS entro 30 giorni dal ricevimento della decisione. L’EPS comunicherà a SDI gli eventuali ricorsi presentati. I ricorsi saranno decisi dalla Commissione di ricorso di cui al paragrafo 11.

Al fine di preservare l’integrità della procedura di reclamo, l’EPS non prende in considerazione controreclami nei confronti del reclamante, dell’EPS o di una delle Organizzazioni Legacy della SSSC.

Data di entrata in vigore: 8 aprile 2022

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