Denuncia di un ministro della Sikh Dharma International

  1. Una volta ricevuta una denuncia riguardante un ministro della Sikh Dharma International (SDI), indipendentemente dal fatto che il convenuto sia o meno anche un insegnante di Kundalini Yoga del Kundalini Research Institute (KRI), l’EPS ne darà tempestiva comunicazione scritta alla SDI, tramite il suo Segretario Generale/Amministratore Delegato, il Cancelliere e il Segretario per gli Affari Religiosi. Se la SDI riceve il reclamo iniziale, il Segretario Generale/Amministratore Delegato, il Cancelliere o il Segretario per gli Affari Religiosi della SDI indirizzeranno chi ha presentato il reclamo all’EPS Invia un reclamo pagina web.
  2. Nel caso in cui il convenuto sia un ministro e non un insegnante di Kundalini Yoga della KRI, il Segretario Generale/Amministratore Delegato, il Cancelliere, il Segretario per gli Affari Religiosi e il Direttore dell’EPS si riuniranno in una prima riunione per decidere se l’EPS avvierà la propria procedura formale procedura di reclamo, oppure se il reclamo possa essere risolto esclusivamente dall’SDI.
  3. Nel caso in cui il convenuto sia sia un ministro che un insegnante di Kundalini Yoga della KRI, l’EPS seguirà la sua procedura standard per decidere se avviare o meno la procedura formale di reclamo, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo seguente.
  4. Nel caso in cui l’EPS avvii una procedura formale di reclamo che coinvolga un ministro della SDI, la Commissione Etica Globale dell’EPS (GEC) del Gruppo di Pianificazione delle Indagini (EPT) includerà tra i propri membri il rappresentante della SDI presso la GEC, che è stato autorizzato a comunicare con il Segretario Generale/Amministratore Delegato, il Cancelliere e il Segretario per gli Affari Religiosi in merito al caso, e a parlare a nome della SDI in relazione al caso stesso.
  5. Nel caso in cui il convenuto sia un ministro e anche un membro del GEC, e l’EPS avvii una procedura formale di reclamo, un comitato completamente separato dal GEC svolgerà le funzioni del GEC nell’ambito di tale procedura. Il comitato sarà composto dal direttore esecutivo dell’EPS, da un rappresentante della SDI (che non sia membro del GEC) e da qualsiasi altra persona in possesso delle competenze necessarie, se richiesta.
  6. Il Segretario Generale/Amministratore Delegato, il Cancelliere e il Segretario per gli Affari Religiosi firmeranno gli accordi di riservatezza (Giuramento di riservatezza EPS) che l’EPS richiederà in modo ragionevole.
  7. Il rappresentante dell’SDI presso il GEC parteciperà alle votazioni del GEC relative alla sua raccomandazione sull’esito finale del reclamo.
  8. Una volta conclusa l’indagine e ricevuta la raccomandazione del GEC, l’EPS fornirà al Segretario Generale/Amministratore Delegato, al Cancelliere e al Segretario per gli Affari Religiosi una sintesi esecutiva che illustri la denuncia, le violazioni del codice, le prove a sostegno e la raccomandazione del GEC.
  9. SDI esaminerà la sintesi esecutiva di EPS e deciderà quali misure adottare. Se la decisione di SDI non dovesse seguire la raccomandazione del GEC, SDI fornirà a EPS una motivazione scritta della propria decisione.
  10. Una volta presa la decisione definitiva, il Segretario Generale/Amministratore Delegato della SDI, il Segretario per gli Affari Religiosi e il Cancelliere comunicheranno la decisione per iscritto al convenuto, con copia all’EPS, se l’unico status oggetto del reclamo è quello di ministro e non è previsto alcun monitoraggio o altro seguito da parte dell’EPS. Se sono coinvolti altri status o se l’EPS sarà coinvolta nel monitoraggio o in altre azioni di follow-up con il ministro, l’EPS coordinerà una comunicazione scritta congiunta che includa come firmatari tutti gli enti competenti.
  11. Il convenuto può presentare ricorso contro la decisione inviando un ricorso all’EPS entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. L’EPS comunicherà all’SDI eventuali ricorsi presentati. La commissione di ricorso sarà composta da due persone designate dall’SDI e tre persone designate dall’EPS che non siano state precedentemente coinvolte nell’indagine.

Al fine di garantire l’integrità della procedura di reclamo, l’EPS non prende in considerazione contro-reclami rivolti al segnalante, all’EPS o a qualsiasi delle organizzazioni che fanno parte dell’eredità dell’SSSC.

Data di entrata in vigore: 2 dicembre 2024

Per presentare un reclamo, fare clic QUI.

In caso di domande sulla procedura di reclamo o sul processo di appello, si prega di contattarci QUI.